Lombardia: al via la Legge Regionale 13 del 16/07/09

Il 15 Luglio scorso è stato approvato a larga maggioranza il provvedimento recante “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”. Davide Boni, assessore all’Urbanistica e al territorio della Regione Lombardia, afferma che con il “piano casa”, la Lombardia sia l’unica Regione italiana a tutelare sia i centri storici, sia le aree naturali, sia quelle zone che sono inserite nei parchi regionali; gli interventi di edilizia, inoltre, potranno avvenire in Lombardia solo ed esclusivamente su edifici esistenti, senza quindi necessità di utilizzare nuove aree.
“La nuova legge – ha concluso l’assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti – rappresenta una grande opportunità anche per i soggetti pubblici che avranno 24 mesi di tempo per predisporre i progetti di riqualificazione. Va anche tenuto conto che, in questo caso, la realizzazione di nuove volumetrie è subordinata al conseguimento dei requisiti minimi di risparmio energetico e all’esecuzione di interventi di recupero paesaggistico-ambientale”.
“Nuovi spazi per le famiglie, recupero degli edifici abbandonati o degradati, risparmio energetico, riqualificazione dei quartieri di edilizia pubblica: queste sono le priorità della nuova legge lombarda per il rilancio dell’edilizia” .
La legge lombarda interviene sulla base dell’Intesa firmata con il Governo il 1 aprile scorso e la integra con alcune disposizioni opportunamente collegate allo specifico contesto lombardo, in linea con l’obiettivo primario di massimo utilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, evitando il sacrificio di nuovo territorio.

Dal 16 ottobre la nuova legge viene applicata e presenta i seguenti contenuti essenziali:
– promozione del recupero e del riutilizzo degli spazi edilizi attualmente inutilizzati, sottoutilizzati e degradati a fini residenziali e di servizi e attivita’ compatibili con la residenza;
– possibilità di ampliamento del 20% degli edifici residenziali esistenti, mono-bifamiliari o di volumetria inferiore a 1200 mc, ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento;
– possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali esistenti con un incremento sino al 35% del volume, ubicati al di fuori delle aree storiche o di antico insediamento e con elevate prestazioni energetiche e ambientali;
– possibilità di demolizione e ricostruzione di edifici industriali e artigianali esistenti con un incremento sino al 35% del volume, se ubicati in zone specificamente individuate dai Comuni;
– sostituzione di edifici residenziali incompatibili con le caratteristiche dei centri storici;
– riqualificazione di quartieri di edilizia pubblica, con la possibilità di realizzare nuovi edifici avviando azioni di recupero energetico ed ambientale.
I criteri generali di impostazione della legge, oltre al diretto raccordo con quanto previsto nell’Intesa, sono:
– l’applicazione della legge per un periodo di 18 mesi;
– la possibilità di deroga alle previsioni dei piani urbanistici comunali, negli aspetti quantitativi ma nel rispetto delle destinazioni d’uso stabilite dai piani stessi;
– l’esclusione delle aree di rilievo naturalistico-ambientale dalla applicazione delle disposizioni di legge;
– la previsione, per gli interventi ammessi, di qualificati requisiti di risparmio energetico;
– la possibilità di intervento anche sugli edifici rurali, con le opportune cautele;
– la facoltà per i Comuni di individuare motivatamente parti del proprio territorio in cui non applicare le disposizioni di legge, entro il prossimo 15 ottobre.
Naturalmente sono stabilite poi cautele generali, in ragione della sicurezza del territorio e dei cittadini e della qualita’ degli insediamenti e dell’ambiente, in ordine a:
– rispetto delle condizioni di inedificabilita’ di aree sottoposte a specifici vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici e monumentali;
– applicazione della disciplina del codice civile e delle normative in materia di sicurezza, igiene, paesaggio e beni culturali;
– inapplicabilità delle disposizioni della legge relativamente ad edifici abusivi;
– valutazione, da parte del Comune, della compatibilità paesistica degli interventi.
E’ confermata l’applicazione delle procedure amministrative legate alla dichiarazione di inizio attività, già consolidate in Lombardia.

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