Detrazione del 55% per il risparmio energetico, esclusi gli impianti fotovoltaici

Così si e’ espressa l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 207/E del 20 maggio 2008, in risposta ad un quesito formulato da un contribuente, relativo alla cumulabilità tra la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti e la “tariffa incentivante”, prevista nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonte solare (art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 387/2003).
Con specifico riferimento al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria premette, innanzitutto, che le due agevolazioni hanno finalità diverse, in quanto l’agevolazione della “tariffa incentivante”, prevista per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, costituisce una misura a sostegno della produzione di energia elettrica da fonte solare, mentre la detrazione del 55%, operante per la riqualificazione energetica degli edifici, e’ finalizzata alla riduzione dei consumi.
Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che tali agevolazioni non sono fra loro cumulabili, e chiarisce che:
– le spese sostenute per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica, non possono essere agevolate con la detrazione del 55%, relativa, invece, agli interventi di risparmio energetico;
– le spese sostenute per l’isolamento termico del tetto del fabbricato, comprensive della relativa manodopera, possono beneficiare della detrazione del 55% nell’ipotesi in cui l’intervento eseguito rispetti i valori previsti dalla normativa vigente

Cfr. News ANCE n. 1280 del 13 maggio 2008

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