Reverse charge: ambito di applicazione e vantaggi

Il meccanismo era già stato introdotto con il Dl 223/06, ma sospeso con comunicato ministeriale. Ovviamente i soggetti che lo hanno applicato anche nel 2006 non sono sanzionabili (Entrate, circolare n. 37/E/2006).
La norma prevede l’applicazione del reverse charge in quattro settori di attività:
a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore edile da parte di soggetti subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono le attività di costruzione o ristrutturazione di immobili; l’inversione contabile ai fini Iva si applica anche per le prestazioni rese da un subappaltatore nei confronti di altro subappaltatore;
b) cessioni di telefoni portatili (soggetti a tassa di concessione governativa) componenti e accessori compresi;
c) cessioni di personal computer e loro componenti e accessori;
d) cessioni di materiali e prodotti lapidei, provenienti da cave e miniere.
Si precisa però che per le operazioni diverse dalle prestazioni di servizio nel settore edile l’efficacia della norma è sospesa fino alla data in cui verrà concessa l’autorizzazione da parte della Ue.
Il meccanismo è stato introdotto per contrastare le frodi in materia di Iva ed escludere che un soggetto debitore d’imposta non provveda al relativo versamento, utilizzando vari sotterfugi, mentre il committente esercita normalmente il diritto alla detrazione. Prova ne è che il comma 44 preannuncia ulteriori categorie di operazioni che verranno introdotte in questo regime.
L’inversione contabile fa sì che il contribuente non applica l’imposta e quindi si trova nell’impossibilità di evaderla, mentre il committente la applica sulla fattura ricevuta, ma registrandola sia negli acquisti sia nelle vendite neutralizza ogni effetto.
Per l’applicazione nel settore dell’edilizia, in base alla lettera a) del comma occorre approfondire tre aspetti:
– quando si verifica una prestazione di servizi;
– quando le operazioni rientrano nel settore edile;
– quando il rapporto rientra nel subappalto.
Il legislatore ha considerato che i subappaltatori vengono a trovarsi in una condizione di creditori d’imposta non applicando l’Iva sulle operazioni effettuate.
Di conseguenza il comma 6-bis dell’articolo 35 del Dl 223/06 ha esteso la facoltà di chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale Iva anche nel caso in cui le prestazioni di servizi rese nel settore edile rientrino nel meccanismo dell’inversione. In sostanza le operazioni in reverse charge vengono considerate ad aliquota zero cosicché diventa verosimile che l’impresa che opera nel subappalto rilevi una aliquota Iva sugli acquisti superiore a quella applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10 per cento.
Le imprese che rientrano in questa situazione possono altresì richiedere il rimborso Iva con cadenza trimestrale. A tale proposito con decreto 23 marzo 2007 è stato approvato il nuovo modello Iva TR che deve essere utilizzato per il rimborso trimestrale anche dai subappaltatori.
Ovviamente i subappaltatori a credito di Iva, qualora sussistano le condizioni per ottenere il rimborso, possono utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 34 della legge 388/00, il predetto importo scontandolo dagli altri debiti tributari e contributivi.
Infine l’articolo 35, comma 6-ter, del Dl 223/06 innalza il limite da 516.456,90 a un milione di euro per la compensazione orizzontale del credito, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80% da prestazioni in esecuzione di contratto di subappalto. Il maggior limite ha effetto anche per la richiesta di rimborso annuale direttamente al concessionario.

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