Recupero: bonus da indicare nei moduli 730 e Unico 2007

Le spese di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione Irpef, che sono state sostenute nel corso del 2006, possono fruire dello sconto Irpef del 41 o del 36 per cento.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 e fino al 30 settembre 2006, ciascun comproprietario o contitolare, a prescindere dalla percentuale di possesso dell’immobile, può calcolare la detrazione Irpef del 41%, entro il limite di 48mila euro, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico. Per le spese sostenute dal 1° ottobre 2006, il limite sul quale calcolare lo sconto Irpef, oltre ad essere stato ridotto dal 41 al 36%, è stabilito nella misura massima e complessiva di 48mila euro, in relazione all’immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. Nel caso di condominio, il limite di 48mila euro va riferito a ciascun condomino.
Interventi già iniziati
Nelle istruzioni all’Unico 2007 persone fisiche, nella sezione III «spese per il recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d’imposta del 41 per cento o del 36 per cento», l’agenzia delle Entrate fa presente che per le spese sostenute dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006, il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e, quindi, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione (comproprietari, eccetera), il limite di spesa di 48 mila euro va ripartito tra gli stessi.
Nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili, occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. Pertanto, per le spese sostenute nel corso del 2006 per lavori iniziati in anni precedenti, si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione, non ha superato il limite complessivo di 48mila euro.
Detrazione nel 730 o in Unico
Occorre tenere presente che anche per le spese di recupero edilizio sostenute nel 2006 la detrazione Irpef del 41 o del 36 per cento, che dovrà essere indicata nel modello Unico 2007 o nel modello 730/2007, per i redditi del 2006, dovrà essere ripartita obbligatoriamente in dieci quote annuali di pari importo.
Per i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione del 41 o del 36%, anzichè essere frazionata in dieci quote annuali, può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
L’acquirente o l’erede
Rimane fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che spettano all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non usate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
La destinazione del beneficio
Il beneficio della detrazione Irpef spetta anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell’immobile. Ad esempio, la detrazione spetta al marito che non ha la proprietà dell’abitazione intestata alla moglie priva di altri redditi.
La detrazione può anche spettare al figlio che detiene l’immobile e che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se l’immobile è intestato ai genitori. Può quindi fruire della detrazione anche il semplice affittuario e chi, come il marito o il figlio convivente, detiene l’appartamento a seguito della coabitazione. Nel caso dell’affittuario, la condizione di detentore deve risultare da un contratto di affitto regolarmente registrato e gli estremi della registrazione vanno indicati nell’apposita casella del modello di comunicazione. Nel caso del marito, o del figlio convivente, non c’è bisogno di alcun atto che formalizzi la condizione di detentore dell’immobile.

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