Bonus del 36% anche per le opere di insonorizzazione

É sempre più frequente, negli ultimi anni, la richiesta di interventi di insonorizzazione dei locali interni alle singole abitazioni. Lo scopo è quello di non procurare un fastidio o un disturbo di tipo acustico ai vicini oppure di evitare l’arrivo, all’interno del proprio alloggio, di rumori molesti provenienti dall’ambiente esterno, dalle abitazioni adiacenti o dagli impianti tecnici installati negli edifici.
É bene sapere che anche questi interventi possono fruire della detrazione lrpef pari al 36% delle relative spese sostenute, nel limite di 48mila euro per unità immobiliare.
La detrazione è stata prorogata a tutto il 2007 dall’ultima legge Finanziaria di quest’anno (articolo 1, commmi 387-388, legge 296/2006). La norma che ha introdotto in origine questo beneficio (articolo 1, legge 449/1997 e successive proroghe e integrazioni), infatti, nell’individuare le operazioni agevolate, comprende distintamente, accanto ai “classici” interventi di recupero edilizio definiti dall’articolo 3 del Dpr 380/2001 (quali la manutenzione straordinaria o la ristrutturazione edilizia), anche le opere finalizzate al contenimento dell’inquinamento acustico, la cui normativa di riferimento è quella prevista dalla legge 447/1995 (legge quadro sull`inquinamento acustico) e dai successivi decreti attuativi (circolare ministeriale 57/E/1998).
Quest’ultima precisa, inoltre, che le opere volte al contenimento dell’inquinamento acustico possono essere realizzate anche in assenza di interventi edilizi propriamente detti, come ad esempio può essere anche la semplice sostituzione di vetri degli infissi. In tal caso è comunque necessario acquisire l’idonea documentazione (scheda tecnica del produttore) che attesti l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione.

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