Applicazione della direttiva sui prodotti da costruzione

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture, datato 5 marzo 2007, riporta i metodi per l’attestazione di conformità ai requisiti della specifica di prodotto nonchè i termini di impiego per i prodotti privi di marcatura CE che viene portato a 24 mesi dalla fine del periodo di coesistenza.
In particolare:
Il Ministro delle infrastrutture – Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico – Bersani
Il Ministro dell’interno – Amato
– Vista la direttiva n. 89/l06/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall’art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
– Visto l’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l’attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’interno; sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell’Unione europea; – Visto l’art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l’attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;
– Vista la decisione della Commissione europea 1999/91/CE del 25 gennaio 1999 modificata dalla decisione 2001/596/CE dell’8 gennaio 2001 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;
– Viste le comunicazioni della Commissione dell’Unione europea: 2001/C358/08 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita’ europee serie C n. 358 del 15 dicembre 2001, 2003/C120/06 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 120 del 22 maggio 2003 e 2004/C263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 263 del 26 ottobre 2004, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di isolanti termici per l’edilizia EN 13162:2001, EN 13163:2001, EN 13164:2001/A1:2004, EN 13165:2001/A1:2004, EN 13166:2001/A1:2004, EN 13167:2001/A1:2004, EN 13168:2001/A1:2004, EN 13169:2001/A1:2004, EN 13170:2001, EN 13171:2001/A1:2004;
– Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 1 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
– Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 15 marzo 2005;
Espletata, con notifica 2005/0235/I la procedura d’informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
Decretano:
Art. 1.
Metodi di attestazione della conformità
1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell’Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l’aggiornamento della dichiarazione di
conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246;
3. Ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all’appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell’allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell’appendice ZA – Prospetto ZA.2 – «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell’allegato 1.
Art. 2.
Caratteristiche tecniche
1. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell’Unione europea di isolanti termici per edilizia, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all’allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall’appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all’allegato 1.
Art. 3.
Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto
1. L’impiego dei prodotti di cui all’art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali, è consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

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Per scaricare l’allegato 2 clicca qui
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