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In particolare, con l’introduzione del comma 5 dell’articolo 35, si intende combattere quel fenomeno attraverso il quale alcune società subappaltatrici, terminati i lavori, incassato il corrispettivo e rilasciata regolare fattura alla società appaltatrice, non registravano l’operazione o, a volte, cessavano l’attività senza versare l’imposta e senza lasciare alcuna traccia di sé. In tal modo, mentre l’appaltatore poteva procedere al recupero dell’Iva pagata, l’Erario finiva per non percepire quella dovuta dal subappaltatore. La nuova misura legislativa potrà essere applicata, come precisato al successivo comma 6, solo sulle prestazioni effettuate successivamente alla sua autorizzazione, ai sensi dell’articolo 27 della direttiva 77/388/Cee del Consiglio, del 17 maggio 1977. Il comma 5 dell’articolo 35 del decreto legge 223/2006 introduce, all’articolo 17 del Dpr 633/1972, il sesto comma che recita: “Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”. L’Agenzia delle entrate, con circolare 4 agosto 2006, n. 28/E, ha chiarito che “la nuova disposizione estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell’inversione contabile, rendendo l’appaltatore debitore dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato”. Sarà compito dell’appaltatore, quindi, integrare, con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, la fattura emessa, senza addebito d’imposta, dal subappaltatore per le proprie prestazioni e annotarle nei registri delle fatture e degli acquisti di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 del Dpr 633/1972. La disposizione dovrà essere, peraltro, applicata anche nel caso di successivi subappalti posti in essere dal subappaltatore. In sostanza, attraverso il meccanismo rappresentato, l’Erario dovrebbe ottenere un maggiore versamento Iva (determinato dalla minore detrazione) da parte dell’appaltatore (che assicura, così, anche l’an) che, come previsto dalla norma, riceve dal subappaltatore una fattura senza Iva. Dopo il comma 6 dell’articolo 35, in sede di conversione in legge del decreto, sono stati aggiunti i commi 6-bis e 6-ter, le cui disposizioni si applicheranno – anch’esse – soltanto successivamente alla richiamata autorizzazione dell’Unione europea. Il comma 6-bis ha esteso, aggiungendo dopo la parola “quinto” contenuta all’articolo 30, secondo comma, lettera a), del Dpr 633/1972 la parola “sesto”, ai subappaltatori operanti nel settore edile, la possibilità di chiedere il rimborso infrannuale dell’eccedenza detraibile Iva. Il successivo comma 6-ter (considerato che il subappaltatore che opera nel settore edilizio deve emettere, per le proprie prestazioni rese all’appaltatore, una fattura senza Iva e che tale prescrizione farà sì che esso si trovi, soprattutto per l’imposta pagata sull’acquisto dei materiali da impiegare nella prestazione, in posizione di creditore dell’Iva) consente al subappaltatore, individuato dal comma 6 dell’articolo 17 del Dpr 633/1972, di effettuare la compensazione infrannuale di cui al comma 3 dell’articolo 8 del Dpr 542/1999. Il comma 6-ter ha, infine, elevato il limite per le compensazioni di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 388/2000, da 516.456,90 euro a 1.000.000 di euro qualora i subappaltatori, impegnati nel settore edilizio, abbiano registrato nell’anno precedente un volume d’affari costituito, per almeno l’80 per cento, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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