Manovra bis per la ripresa degli investimenti in opere pubbliche e la liberalizzazione dei mercati

Risorse per gli investimenti di Anas e Ferrovie S.p.A.
Il decreto affronta, all’articolo 17, la questione della pesante crisi finanziaria che ha investito l’Anas e le Ferrovie dello Stato a che ha messo a rischio la prosecuzione dei lavori nei cantieri in corso.
Con riferimento all’Anas, il decreto legge ha modificato la norma della Finanziaria 2006 che limitava a 1.913 milioni di euro il tetto ai pagamenti per spese di investimento che la società avrebbe potuto erogare nel corso dell’anno.
Il Governo ha innalzato tale limite a 2.913 milioni di euro, consentendo all’Anas pagamenti per un miliardo in più.
Tale aumento delle possibilità di spesa dell’Ente per le strade consentirà la prosecuzione dei lavori nei cantieri per tutto il 2006 se sarà seguito da un corrispondente trasferimento di risorse da parte del Ministero dell’Economia.
Per quanto riguarda l’Alta Velocità, invece, l’Esecutivo ha disposto un contributo in conto impianti di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato Spa.
Il decreto non specifica se si tratta di risorse nuove o se tale contributo è un`anticipazione dei limiti di impegno autorizzati in Finanziaria 2006 a favore del programma dell’Alta Velocità per un volume complessivo di investimenti di 2.300 milioni di euro.
In questo modo è sventato il rischio di blocco dei cantieri per tutto il 2006.
L’Anas, infatti, aveva quantificato le risorse, necessarie a consentire la prosecuzione dei lavori in corso, in 1,2 miliardi di euro, che a seguito della manovra in oggetto risultano in sostanza coperti.
Il fabbisogno di cassa di Ferrovie dello Stato per far fronte ai cantieri ammonta, invece, a 5 miliardi di euro (2 miliardi per il programma dell’Alta Velocità e 3 miliardi per le opere ordinarie).
Le necessità finanziarie relative al programma dell’Alta Velocità hanno trovato soluzione in quanto disposto dal Governo. Nessuna nuova risorsa, invece, è stata stanziata per i cantieri sulla rete ferroviaria ordinaria che, secondo le indicazioni di Ferrovie dello Stato, in parte potranno contare su risorse derivanti da dismissioni o cartolarizzazioni immobiliari. Resta da chiarire se tali operazioni saranno in grado di evitare rallentamenti dei lavori in corso sulla rete ordinaria.
Inoltre al secondo comma dell’art. 16 è prevista l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto sul ferro ricadenti nel territorio della Capitale.

Liberalizzazione dei mercati
Il decreto legge ha introdotto una serie norme per incrementare la competitività, favorire la liberalizzazione dei mercati oltre che aumentare la tutela dei consumatori.
Il decreto Bersani segna l’inizio di un cambiamento profondo e concreto a favore delle liberalizzazioni in molti settori (grande distribuzione commerciale, i professionisti, i taxi, i conti correnti bancari, rc-auto, farmacie, passaggi di proprietà dei veicoli, trasporto pubblico locale) nei quali per anni decisioni politiche e legislative hanno mantenuto uno status quo tutt’altro che virtuoso, in termini di efficienza economica e di creazione di valore.
Eppure l’apertura dei mercati alla concorrenza è la condizione principale per lo sviluppo di qualsiasi sistema economico, che proprio dal confronto tra tutti i diversi operatori trae la spinta per l’innovazione e per la crescita della propria capacità competitiva.
Il decreto nelle sue disposizioni accoglie molte delle indicazioni suggerite nel corso di questi ultimi anni dall’Antitrust, dalla Banca d’Italia, dalle varie istituzioni europee per eliminare gli ostacoli alla competizione e rilanciate ad ottobre nel convegno dei giovani dell’Ance “Più mercato nei mercati”.

Distribuzione commerciale (art. 3)
La norma riguardante la distribuzione commerciale ha lo scopo di eliminare le restrizioni alla concorrenza favorite dal proliferare di normative regionali disomogenee e spesso protezionistiche e di fissare condizioni di accesso uniformi su tutto il territorio nazionale.
Tutte le Regioni e gli Enti locali, entro il 1° gennaio 2007, dovranno adeguare le loro legislazioni alle disposizioni previste nel decreto.
In particolare il decreto prevede:
– l’abolizione di iscrizioni a registri ovvero il possesso di requisiti soggettivi professionali;
– la rimozione delle distanze minime tra negozi che vendono la medesima tipologia di prodotto;
– la rimozione dei limiti basati su quote di mercato predefinite o sul volume delle vendite all’interno del territorio regionale;
– sono rese più facili le vendite promozionali su tutto il territorio nazionale;
– l’abolizione dei limiti quantitativi all’assortimento merceologico.
In materia di commercio merita menzione anche le disposizione relativa alla produzione del pane che fino all’entrata in vigore del decreto era regolata da una legge del 1956.
Il decreto all’art. 4 semplifica la procedure disponendo che per l’apertura di un panificio o il suo ampliamento è sufficiente una dichiarazione di inizio di attività (Dia) da presentare al Comune oltre al possesso delle autorizzazioni rilasciate dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

Libere professioni (art. 2)
In merito alle libere professioni la norma prevede la modifica di quattro punti che fino ad oggi hanno reso meno concorrenziali i servizi:
– abolizione delle tariffe minime;
– possibilità di fissare la parcella anche in base ad una obbligazione di risultato;
– la possibilità di pubblicizzare i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il prezzo delle prestazioni;
– la possibilità di costituire società di persone o associazioni tra professionisti per fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare.
Queste disposizioni avranno un forte impatto sul mercato dei servizi attraverso un aumento della concorrenza ed una prevedibile riduzione dei costi.

Farmaci (art. 5)
Un’altra importante innovazione apportata dal decreto riguarda il settore della distribuzione dei farmaci al fine di incentivare la concorrenza e la conseguente riduzione dei prezzi.
Il decreto dispone:
– la possibilità di vendere farmaci da banco o di automedicazione presso gli esercizi commerciali, durante il normale orario di apertura, in spazi appositi e con la presenza di un farmacista;
– la libertà di sconto sul prezzo del farmaco e l’abolizione dell’attuale tetto massimo del 20%;
– la possibilità che un farmacista possa detenere la proprietà di più farmacie ed esercitare la propria attività anche oltre i confini provinciali;
– viene eliminata l’incompatibilità tra attività al dettaglio ed attività all’ingrosso;
– viene superato il “principio ereditario” che consentiva a figli di farmacisti di continuare ad essere proprietari della farmacia per un certo numero di anni pur non essendo laureati o iscritti all’albo.

Licenze dei taxi (art. 6)
Per quanto riguarda le licenze dei taxi il decreto al fine di assicurare agli utenti una maggiore offerta prevede che:
– i comuni possano conferire nuove licenze a titolo oneroso anche attraverso pubblici concorsi;
– deroga al divieto di cumulo di licenze;
– le nuove licenze non potranno essere cedute ad altri soggetti separatamente dalla licenza originaria;
– i proventi derivanti dall’assegnazione delle nuove licenze sono ripartiti dal Comune tra i titolari di licenza che ne mantengono solo una;
– la possibilità per i Comuni in caso di eventi particolari di concedere licenze temporanee.

Conti correnti bancari (art. 10)
In merito ai conti correnti bancari il decreto stabilisce che:
– gli istituti di credito in caso di modifica delle condizioni contrattuali devono dare un preavviso di 30 giorni con comunicazione scritta al cliente.
– il correntista ha 60 giorni di tempo per decidere se recedere dal contratto senza che gli vengano applicate penalità e senza spese per la chiusura del conto. Qualunque azione difforme dalla prescrizione del decreto è nulla se non favorevole per il consumatore.
– le variazioni derivanti da modifiche del tasso di riferimento devono avere effetto sia in attivo, sia in passivo.
Queste nuove disposizioni aumenteranno la trasparenza, la concorrenza tra le banche e la libertà del correntista non più vincolato da pesanti penali.

Disposizioni in materia di trasporto locale (art. 12)
I comuni al fine di facilitare la mobilità dei cittadini e di stimolare la concorrenza possono consentire anche a soggetti privati dotati di idonei requisiti di effettuare il servizio di trasporto di passeggeri in concomitanza con un operatore pubblico.
Il servizio potrà essere svolto in ambito comunale ed intra-comunale ed anche solo per limitati periodi di tempo. I soggetti privati non potranno contare su risorse provenienti dalle casse comunali.

Passaggi di proprietà dei beni mobili registrati (art. 7)
Non è più necessario nel caso di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (auto, motorini, barche) il ricorso al notaio, bensì è sufficiente rivolgersi agli uffici comunali o agli sportelli telematici dell’automobilista che dovranno effettuare l’operazione in modo contestuale alla richiesta e senza costi aggiuntivi.
I vantaggi per i cittadini saranno la riduzione delle spese e la semplificazione e lo snellimento delle procedure.

Ampliamento dei poteri dell’Antitrust (art. 14)
Vengono ampliati i poteri riconosciuti all’Antitrust in materia di concorrenza in modo da rendere più tempestiva l’azione dell’autorità in caso di infrazione e di spingere le imprese verso comportamenti più competitivi.

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