Rivalutazione aree edificabili

Il documento, illustrato in una nota Ance, precisa inoltre che l’obbligo di utilizzazione edificatoria dell’area, entro il quinquennio successivo alla rivalutazione, può essere assolto anche dal compratore della stessa.
Tra le principali indicazioni della circolare, che confermano in gran parte quanto sostenuto dell’Associazione nazionale costruttori, si devono ricordare le seguenti:
– la rivalutazione delle aree edificabili ha effetto fiscale immediato a partire dal 1° gennaio 2006
– possono essere oggetto di rivalutazione le aree acquistate entro il 31 dicembre 2004 e non ancora edificate entro il 31 dicembre 2005;
– per area non ancora edificata si intende quella sulla quale al 31 dicembre 2005 non esiste un “edificio significativo“ (rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e completamento della copertura);
– le aree risultanti dalla demolizione di fabbricati iscritti tra le immobilizzazioni, e demoliti nel 2005, sono rivalutabili con i criteri della rivalutazione generale (imposta sostitutiva del 6%).

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