Codice dell’ambiente

Una situazione resa ancora più complessa anche per effetto dei ripetuti rilievi dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia.
Il disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato ad ottenere la delega ad intervenire sulla materia, dopo un iter parlamentare assai controverso, ha portato all’emanazione della legge 15 dicembre 2004 n. 308 che, tra l’altro, assegnava un termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore per l’emanazione del decreto legislativo con il quale procedere alla revisione normativa.
Dopo la nomina di un Comitato di esperti e con il coordinamento del Ministro dell’ambiente sono state avviate, con molta celerità, le procedure che hanno portato alla definizione del decreto legislativo che ora, dopo la firma del Capo dello Stato, sta per essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Lo schema di decreto è stato sottoposto alla Conferenza Stato – Regioni che si è espressa in forma assai critica e, quindi, ad un duplice parere delle Commissioni parlamentari.
L’ANCE ha esercitato, sia in forma autonoma che in coordinamento con altre associazioni di categoria, un’azione di sensibilizzazione sulle problematiche di diretto interesse per il settore delle costruzioni ed in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la valutazione ambientale strategica.
I risultati conseguiti sono globalmente positivi anche se gli effetti delle modifiche normative dovranno comunque essere verificati nella fase della vera e propria attuazione a livello territoriale.
Per alcuni aspetti si evidenzia che la formulazione adottata è la conseguenza di impostazioni del Ministero dell’ambiente di cui, necessariamente, l’azione associativa non poteva non tenere conto.
In particolare gli argomenti sui quali si richiama l’attenzione sono i seguenti:
regole parzialmente innovative per la gestione delle rocce e terre da scavo con un regime speciale da definirsi per i piccoli cantieri edili;
– poteri sostitutivi della regione nei confronti dell’ARPA per il riutilizzo delle rocce e terre;
– individuazione dei criteri per l’iscrizione all’Albo gestori ambientali delle imprese che trasportano propri rifiuti speciali non pericolosi;
– esenzione dalla normativa dei rifiuti per i materiali litoidi derivanti dalla manutenzione idrica;
– semplificazioni normative per i cantieri mobili delle infrastrutture a rete;
– disposizioni per favorire l’utilizzo di prodotti derivanti da processi di recupero (il cosiddetto obbligo del 30% per le forniture e gli appalti, gli accordi di programma per le materie prime seconde ecc.);
– previsione di nuove regole per la definizione della TARSU con esenzione delle superfici delle aree produttive;
– conferma del regime delle procedure semplificate per il recupero tramite comunicazione di inizio attività;
– normativa per la bonifica delle aree inquinate anche con il ricorso alla procedura della conferenza di servizi con poteri sostitutivi della regione nei confronti della provincia per il rilascio del certificato di avvenuta bonifica;
– aumento dei valori di concentrazione di alcuni inquinanti nel terreno in modo da tenere conto di quelle che sono le situazioni oggi frequentemente ricorrenti.
Altro aspetto di particolare rilievo è quello relativo al recepimento della Valutazione Ambientale Strategica – VAS che, riguardando un gamma assai ampia di piani e programmi territoriali, ha effetti quanto mai importanti sull’attività delle imprese.
L’azione dell’ANCE su questo specifico aspetto è stata orientata a cercare di evitare che vi fossero sovrapposizioni con la Valutazione di Impatto Ambientale – VIA.
Il decreto legislativo, che si articola in oltre 300 articoli ed un altrettanto voluminoso gruppo di allegati tecnici, tratta i seguenti aspetti:
– procedure per VAS (Valutazione Ambientale Strategica), VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e IPPC (autorizzazione ambientale integrata);
– difesa del suolo, tutela delle acque e gestione risorse idriche;
– gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
– tutela dell’aria;
– tutela risarcitoria per i danni all’ambiente.
Rispetto alle indicazioni contenute nella legge 308/04, il decreto legislativo non ha trattato l’aspetto della normativa sui parchi.
Poichè nella legislazione ambientale è presente un gran numero di decreti dai contenuti soprattutto tecnici, il Governo, nell’esercizio della delega, ha provveduto, con gli allegati al decreto legislativo, a confermare o modificare i principali e, nello stesso tempo, ha rinviato, spesso con termini assai ravvicinati, a nuovi decreti ministeriali o interministeriali da emanarsi, confermando, nel frattempo, la vigenza di quelli esistenti.

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