Attività edilizia libera: si ampliano gli interventi

Lo conferma il D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006) che riordina la disciplina sull’installazione e l’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti (GPL).
Al fine di semplificare la materia, infatti, è considerata attività edilizia libera l’installazione dei depositi di GPL di capacità complessiva non superiore a 13 mc (art. 17).
Del resto, anche a livello regionale si sono registrati ampliamenti di questa categoria: in Lombardia fra gli interventi che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo vi sono anche le strutture temporanee di cantiere (L.R. 12/2005), mentre la L.R. Umbria 1/2004 ha ricompreso nell’attività edilizia libera, tra l’altro, alcune opere pertinenziali e gli interventi all’interno delle unità immobiliari concernenti l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici.

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