Nuova classificazione per le costruzioni in zone sismiche

Con una recente nota, indirizzata al Presidente della Conferenza Regioni-Province autonome, Pietro Lunardi, Ministro delle infrastrutture, ha chiarito il delicato tema dell’applicazione dell’art. 104 del DPR 380/2001 (TU dell’edilizia), concernente le costruzioni in corso nelle zone sismiche soggette a nuova classificazione.
Il citato art. 104 prevede infatti che tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall’entrata in vigore di detto provvedimento, al competente ufficio tecnico della regione, il quale entro 30 giorni accerta la conformità del progetto alle norme tecniche e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere alle possibili azioni sismiche.
Con l’entrata in vigore, avvenuta lo scorso 23.10.2005, delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14.9.2005) e dell’Ordinanza PCM 3274/2003, e conseguentemente della nuova zonizzazione sismica allegata alla stessa Ordinanza, si è posto dunque il problema dell’interpretazione dell’art. 104.
Con la richiamata nota il Ministro Lunardi ha chiarito che, poiché l’Ordinanza 3274/2003, all’art. 2, comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire secondo la classificazione sismica previgente fino all’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche, le disposizioni di cui all’art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva al 23.10.2005 (data appunto di entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.9.2005).
In altri termini le prescrizioni di cui all’art. 104 sono valide solo per le opere per le quali i lavori siano cominciati a partire dal 24.10.2005, ma i cui progetti siano stati redatti sulla base della classificazione sismica previgente. Si ricorda peraltro che la zonizzazione sismica contenuta in allegato all’Ordinanza 3274/2003 è destinata ad essere a sua volta provvisoria, poiché, ai sensi del già citato art. 2 dell’Ordinanza, spetterà alle Regioni di provvedere all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche.
Dunque la zonizzazione di cui all’Ordinanza 3274/2003 resta valida unicamente nelle more dell’adempimento da parte delle Regioni a quanto sopra.
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono che per un periodo di 18 mesi i progettisti possono continuare ad applicare la normativa previgente, che qui di seguito è riepilogata:
– legge 5 novembre 1971 n. 1086, e relative norme di attuazione:
– DM 9 gennaio 1996: Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per le strutture metalliche;
– legge 2 febbraio 1974 n. 64, e relative norme di attuazione:
– DM 16 gennaio 1996: Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;
– DM 16 gennaio 1996: Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
– DM 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

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