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I requisiti di sicurezza antincendio costituiscono parte essenziale della normativa sulle opere da costruzione e sono essenzialmente relativi alla configurazione degli edifici, alle prestazioni strutturali, ai componenti e ai materiali. La sicurezza antincendio degli edifici e la conseguente salvaguardia dell’incolumità della vita delle persone, nonchè dei beni contenuti, sono tra i principali obiettivi delle recenti disposizioni legislative a livello Europeo. Le norme europee in materia di reazione al fuoco sono state sviluppate nell’ambito dei Mandati che la Commissione ha affidato al CEN al fine di soddisfare il requisito 2, sicurezza in caso d’incendio, della Direttiva Prodotti da Costruzione (89/106/CEE). L’allegato I della Direttiva definisce infatti tale requisito stabilendo che le opere da costruzione devono essere progettate e costruite in modo tale che in caso di incendio: – la capacità portante dell’edificio deve essere garantita per un periodo specifico di tempo – la produzione di fumo e la propagazione delle fiamme devono essere contenute – la propagazione dell’incendio agli edifici confinanti sia limitata – gli occupanti possano essere evacuati o soccorsi – la sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione Nel febbraio 2002 sono state pubblicate le norme europee sulla reazione al fuoco (EN ISO 1716, EN ISO 1182, EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2, EN 13823) e il relativo sistema di classificazione (EN 13501-1). Si è trattato di un passo importante nel processo di armonizzazione in corso a livello europeo in considerazione soprattutto delle seguenti ragioni: – i requisiti di sicurezza all’incendio sono di tipo orizzontale, si applicano cioe’ trasversalmente a tutte le tipologie di prodotti da costruzione – la situazione attuale è caratterizzata dal fatto che ogni singolo paese è dotato di propri metodi di prova, che forniscono risultati non confrontabili. L’UNI ha partecipato attivamente a tale attività nel quadro di un accordo di collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in considerazione dell’interesse riscontrato a livello nazionale per tale tematica. L’UNI inoltre, in conformità alle regole del CEN, sta provvedendo a pubblicare come UNI EN le diverse norme relative a prova e classificazione per la reazione al fuoco e a ritirare e/o modificare le attuali norme UNI valutate e ritenute in contrasto. In questo quadro si collocano i due decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005. Il primo decreto (DM 10 marzo 2005) recepisce le nuove euroclassi e le relative Decisioni della Commissione; esso fa riferimento in particolare a: – l’allegato A contenente le tabelle di classificazione dei materiali e i relativi metodi di prova e criteri di classificazione – l’allegato B contenente la combinazione delle classi di reazione al fuoco previste nella EN 13501-1 – l’allegato C contenente l’elenco dei materiali a cui è attribuita la classe di reazione al fuoco senza onere di prova. Il secondo decreto (DM 15 marzo 2005) definisce quali requisiti devono possedere i prodotti da costruzione per poter essere installati nelle attività comprese nel campo di applicazione delle vigenti disposizioni tecniche di prevenzione incendi, in luogo delle classi italiane previste dal D.M. 26 giugno 1984, e successive modifiche ed integrazioni. In pratica vengono indicate quali sono le corrispondenti classi di reazione al fuoco europee utilizzabili, in funzione del tipo di impiego previsto (pavimento, parete, soffitto, ecc.), laddove nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi di tipo “verticale” si richiede l’impiego di prodotti rispondenti a determinate classi di reazione al fuoco, attualmente riferite al sistema di classificazione italiano (0, 1, 2, 3, 4, 5). Va osservato, tra l’altro, come tale decreto non si applichi ai prodotti non riconducibili a “prodotti da costruzione secondo la definizione della CPD (Art. 1.2), quali per esempio tendaggi, mobili imbottiti, guanciali, materassi, ecc.”. Si tratta quindi di un atto legislativo che introduce rilevanti novita’ nel settore della reazione al fuoco e che ha un impatto su tutti gli attori coinvolti nel campo della prevenzione incendi (produttori, progettisti, professionisti della prevenzione incendi, vigili del fuoco), tenendo conto che il riferimento del settore e’ stato per anni il DM 26 giugno 1984. Si pur quindi ravvisare l’esigenza di formazione/formazione puntuale che, in questo periodo caratterizzato da una forte evoluzione nel campo della normativa, consenta un passaggio senza incertezze al nuovo sistema europeo. Per informazioni: UNI Cristiano Fiameni, Comparto Costruzioni e-mail: [email protected] Consiglia questa notizia ai tuoi amici Commenta questa notizia
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