Obbligo marcatura CE per i prodotti da costruzione: raggiunta quota 100

Con la UNI EN 1856-1 sui camini metallici sono esattamente 100 le famiglie di prodotto, coperte da altrettante norme europee armonizzate, in regime di marcatura CE obbligatoria.
Il 31 marzo 2005 è infatti terminato il periodo di coesistenza con i regolamenti nazionali e, pertanto, dal 1° aprile i prodotti interessati possono essere immessi sul mercato solo se dotati di marcatura CE.
Quindi, 100 norme armonizzate in tre anni. Tanto è infatti passato dal 1° aprile 2002, giorno in cui è iniziato il regime obbligatorio di marcatura CE per i cementi comuni secondo la UNI EN 197-1, prima norma armonizzata ai sensi della direttiva 89/106. Nel primo anno (il 2002 appunto) l’obbligo di marcatura CE è scattato per 16 famiglie di prodotto (oltre al cemento, i geotessili, gli appoggi strutturali e gli impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri), mentre nel 2003 l’obbligo ha riguardato altri 24 prodotti (accessori per serramenti, prodotti prefabbricati di calcestruzzo, additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione, isolanti termici, calci da costruzione ed elementi di pietra naturale per pavimentazioni esterne). Il boom c’è stato nel 2004 con 44 norme europee armonizzate entrate in regime di marcatura CE obbligatoria (materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate e per adduzione e scarico dell’acqua, sistemi fissi di lotta contro l’incendio, aggregati, camini di laterizio).

Complessivamente sono 160 le norme europee citate in Gazzetta europea (di cui, come si diceva, 100 in regime obbligatorio e le rimanenti 60 in regime volontario) su un totale di 258 norme emanate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su specifico mandato della Commissione Europea. L’aspetto decisamente innovativo di questa immensa mole di lavoro è che il contenuto tecnico di queste norme non viene imposto agli operatori del settore, ma in virtù del “nuovo approccio” è da loro stessi discusso, concordato e stabilito, con conseguente enorme vantaggio in termini di competitività e di trasparenza del mercato.
È chiaro che per poter beneficiare di tali vantaggi tutti gli attori del processo di costruzione (quindi non solo produttori ma anche committenti, progettisti e imprese) devono affrontare la sfida della marcatura CE con spirito di innovazione e di miglioramento della qualità delle costruzioni, abbandonando posizioni di retroguardia che ancora oggi, in alcuni casi, portano ad avere atteggiamenti passivi e conservativi e che vedono alcune categorie “scoprire” l’esistenza di una norma armonizzata solo qualche giorno prima delle fine del periodo di coesistenza, ovvero 21 mesi dopo l’emanazione della norma da parte del CEN (e dopo 5/6 anni di lavori normativi), e chiedere uno slittamento della sua entrata in vigore. Ci sono Paesi in cui, per prepararsi tempestivamente al regime di marcatura CE, hanno addirittura anticipato la cogenza delle caratteristiche di prodotto ad essa correlate (tipico esempio il marchio “Ü” in Germania), affinché il passaggio alla marcatura CE sia poi solo una formalità, mentre da noi si discute ancora se la norma armonizzata, citata in Gazzetta europea, è da considerarsi cogente in assenza di uno specifico richiamo in Gazzetta italiana.

Per informazioni:
UNI
Alberto Galeotto, Comparto Costruzioni
e-mail: [email protected]

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