Marcatura CE dei prodotti da costruzione: dal MAP i criteri per l’Italia

Arrivano dal Ministero delle Attività Produttive le prime indicazioni sui criteri di applicazione in Italia delle norme armonizzate sui prodotti da costruzione ai sensi della direttiva 89/106 (CPD). Sulla “Gazzetta ufficiale” n. 216 del 14 settembre 2004 è stata infatti pubblicata la Circolare 5 agosto 2004, rivolta alle associazioni di produttori di materiali da costruzione, all’ANCE, alla Confindustria, alla Confartigianato e alla CNA, la quale contiene, sulla base delle caratteristiche essenziali stabilite dai mandati conferiti dalla Commissione Europea al CEN e riportati nell’appendice ZA delle norme, le indicazioni degli Organi Tecnici dell’UNI in merito a:
– obbligo esistente secondo disposizioni nazionali cogenti (leggi nazionali e regionali, decreti ministeriali, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri);
– in mancanza di disposizioni nazionali cogenti, proposte di introduzione di obbligo, tenuto conto dello stato dell’arte e della prassi consolidata;
– Requisiti Essenziali trattati dalle norme armonizzate, ai fini dell’individuazione delle Amministrazioni competenti ai sensi del DPR 246/93.

La direttiva 89/106, recepita in Italia con il DPR 21 aprile 1993, n. 246, prevede che possono essere immessi sul mercato prodotti da costruzione muniti di marcatura CE in conformità alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, emesse dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) su specifico mandato della Commissione Europea, i cui estremi sono stati pubblicati nella Gazzetta eruopea. L’UNI, in quanto membro italiano del CEN, provvede alla pubblicazione delle suddette norme nazionali. Ai sensi dell’art.1, comma 4, lettera b) del citato decreto, “i numeri di riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sulla base di corrispondenti riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee”. In questo contesto è stato pubblicato qualche mese fa il Decreto 7 aprile 2004 contenente l’elenco dei riferimenti e dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, nonché le date di entrata in vigore delle norme armonizzate e della fine del periodo di coesistenza delle disposizioni legislative nazionali preesistenti.
Tuttavia, per una completa entrata in vigore della direttiva, è previsto che le Autorità competenti nei diversi Paesi UE stabiliscano, attraverso atti nazionali di recepimento, quali caratteristiche essenziali contenute nell’appendice ZA della norma armonizzata sono applicabili sul loro territorio (caratteristiche per le quali la marcatura CE deve essere accompagnata dal valore dichiarato dal produttore) e quali caratteristiche, invece, non lo sono, in quanto non contemplate da Regolamenti nazionali preesistenti. In tali casi, infatti, la direttiva prevede la possibilità di immettere sul mercato prodotti senza dover dichiarare le prestazioni per quella data caratteristica, ricorrendo all’opzione NPD (No Performance Determined).

Considerate, ai sensi del DPR 246/93, le competenze del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il requisito essenziale n. 1 (resistenza meccanica e stabilità), del Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il requisito essenziale n. 2 (sicurezza in caso di incendio) e del Ministero delle Attività Produttive per i requisiti essenziali n. 3 (igiene, salute e ambiente), n. 4 (sicurezza nell’impiego), n. 5 (protezione contro il rumore) e n. 6 (risparmio energetico e ritenzione di calore) di cui all’allegato A, sempre del medesimo decreto, il MAP ha chiesto all’UNI di predisporre, per ciascuna norma nazionale di recepimento di norma armonizzata rientrante negli ambiti di competenza di tale Ministero, una scheda riportante i criteri di applicazione della norma stessa sul territorio nazionale.
Tali schede sono quelle allegate alla Circolare 5 agosto 2004 e riportano, dunque, le indicazioni sulle disposizioni nazionali legislative in vigore negli ambiti di competenza individuabili dal campo di applicazione della norma armonizzata, con particolare riferimento alle caratteristiche essenziali di cui all’appendice ZA della norma stessa, nonché alle possibili destinazioni d’uso previste per il prodotto.

Questo insieme di azioni risponde alla volontà di limitare il ricorso all’opzione NPD (No Performance Determined) e, conseguentemente, di evitare il potenziale abbassamento del livello qualitativo dei prodotti da costruzione in Italia derivante dalla possibile invasione di prodotti di scarto che per vari motivi non rispondono ai requisiti delle norme armonizzate. Un’occasione, dunque, da sfruttare, aldilà dell’esistenza o meno di disposizioni legislative nazionali, quale opportunità per qualificare i prodotti da costruzione attraverso la dichiarazione del valore di prestazione (valori dichiarati e non valori limite), fermo restando le diverse realtà di mercato nei diversi settori di applicazione.

Particolarmente significativa la situazione di alcune famiglie di prodotto, fino ad oggi non oggetto di specifici disposizioni legislative ma per le quali gli Organi Tecnici dell’UNI hanno ritenuto di proporre l’introduzione dell’obbligo di dichiarare le prestazioni, richiamando il concetto di prassi consolidata, al fine di scongiurare un massiccio ricorso all’opzione NPD. I prodotti maggiormente interessati in tal senso sono, per esempio, i geotessili, per i quali la quasi totalità di caratteristiche essenziali rilevanti ai fini della marcatura CE, in funzione delle diverse destinazioni d’uso, non era oggetto di legislazione nazionale ma solo correntemente richiesta dai principali capitolati. Stessa situazione per gli appoggi strutturali per ponti, le cui caratteristiche erano finora richieste solo a livello di capitolati ANAS e FS.

Altro esempio interessante è quello degli aggregati, per i quali la legislazione vigente prevedeva l’obbligatorietà solo di alcune delle caratteristiche armonizzate e per i quali gli Organo Tecnici dell’UNI hanno proposto un aumento delle caratteristiche obbligatorie, pur lasciando in vari casi la possibilità di ricorrere all’opzione NPD. Situazione analoga per gli isolanti termici per edilizia, per i quali sono state proposte particolari distinzioni in funzione del diverso possibile impiego del prodotto. Ci sono infine casi, quali le calci da costruzione, in cui si è semplicemente confermato quanto già esistente.

È bene ricordare che le norme armonizzate per la CPD non contengono i valori limite di prestazione, in quanto, secondo la direttiva, la loro scelta rientra nelle facoltà degli Stati membri, generalmente in funzione degli aspetti di sicurezza trattati nel regolamenti nazionali di progettazione ed esecuzione delle opere.
Si può dunque affermare che l’attuazione della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione (CPD) ha superato il punto di non ritorno. Lo dicono i numeri. Ad oggi, sono in tutto 163 le norme europee di prodotto elaborate dai comitati CEN, a supporto della CPD. Di queste, 120 sono già state citate nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e per 75 di loro si è già concluso il “periodo transitorio”, ovvero “il periodo di coesistenza delle disposizioni legislative nazionali con le norme armonizzate, emesse dal CEN e citate in Gazzetta europea, avente l’obiettivo di consentire a produttori ed organismi notificati di adattarsi gradualmente alle procedure di valutazione della conformità introdotte dalle norme stesse e ai requisiti essenziali fissati dalla direttiva”. È previsto che, una volta concluso il periodo di coesistenza, gli Stati membri hanno l’obbligo di sospendere la validità delle disposizioni nazionali in contrasto con le norme armonizzate.

In tutto ciò emerge un aspetto sicuramente innovativo che caratterizza l’evoluzione dell’ordinamento legislativo nazionale nelle costruzioni: l’attuazione anche a livello nazionale del “nuovo approccio”, ovvero la strategia politica già adottata a livello comunitario che limita l’intervento degli organismi legislativi alla definizione dei requisiti di carattere generale (requisiti essenziali), demandando agli organismi di normazione la definizione, su base consensuale, dei requisiti specifici di prodotto nelle norme tecniche da loro emanate, attraverso il coinvolgimento delle parti interessate.

Nella circolare viene fatto esplicito riferimento al ruolo del Comitato Costruzioni UNI, organismo di orientamento e coordinamento delle politiche normative di settore, alla sua rappresentatività e, pertanto, alla particolare rilevanza del valore consensuale di quanto proposto alle Amministrazioni competenti. Fin dal suo insediamento, infatti, il Comitato ha posto particolare attenzione sulla delicatezza del rapporto di complementarità tra norme tecniche (volontarie) e regole tecniche (cogenti), in particolare quando le prime sono recepite dalle seconde quale strumento normativo di attuazione di disposizioni legislative sia nazionali sia comunitarie, sottolineando la volontà di fornire collaborazione e supporto nell’attuazione del “nuovo approccio”, evitando ogni forma di interferenza con gli organismi legislativi.

Per informazioni:
UNI
Alberto Galeotto, Comparto Costruzioni
e-mail: [email protected]

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