Il condono edilizio: sollevate la prime questione di legittimita costituzionale

Primi dubbi di legittimità costituzionale con riferimento al nuovo condono edilizio introdotto dal maxi-decreto collegato alla finanziaria 2004 (D.L. 269/2003).
Il TAR Emilia Romagna, sezione di Parma (con ordinanza n. 27 del 20.11.2003) e il TAR Piemonte (con ordinanza n. 56 del 24.11.2003) hanno ritenuto l’art. 32 in contrasto con l’art. 117, 3° comma della Costituzione.
L’art 117, 3° comma Cost., stabilisce che il “governo del territorio” (a cui si riferisce la disciplina del condono edilizio) è materia devoluta alla potestà legislativa concorrente dello stato e delle regioni. Questo significa, come precisa lo stesso testo costituzionale, che spetta allo stato la fissazione dei principi fondamentali e alla regione l’emanazione della legge che a quei principi deve dare attuazione.
Secondo il Tar emiliano “le statuizioni condonistiche sono estremamente precise e dettagliate, e fissano in modo esaustivo ogni aspetto della materia, per cui il riferimento alla competenza regionale per il “rispetto delle condizioni dei limiti e delle modalità del rilascio del titolo abilitativo sanante” non può che limitarsi di fatto, nonostante la ridondanza dell’espressione, che ad aspetti di semplice dettaglio del procedimento.
Sembra pertanto che il legislatore statale abbia esorbitato dalla sua competenza che consiste nella semplice emanazione dei principi fondamentali, che non possono essere di dettaglio o addirittura regolamentari. Né può fondatamente affermarsi che nella specie si tratta di principi generali dell’ordinamento giuridico e di riforma fondamentale economico-sociale: si tratta invece soltanto di introduzione di un sistema moralmente discutibile per reperire subito e comunque risorse finanziarie”.
Analoga l’opinione del giudice amministrativo piemontese per cui l’art. 32 D.L. 269/2003 “non contiene, tuttavia principi fondamentali che minutamente stabiliscono termini, modalità e limiti della sanatoria degli abusi edilizi, oltre a disporre, ovviamente la condonabilità (evidentemente in via di eccezione) degli stessi: contiene, cioè, disposizioni eccezionali, che per definizione sono l’antitesi dei principi generali”.

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