Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla nozione di ristrutturazione

In base ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, il concetto di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31 comma 1 lett. d), L. n.457/78 comprende anche la demolizione seguita dalla fedele ricostruzione del manufatto, con l’unica condizione che la riedificazione assicuri la piena conformità di sagoma, di volume e di superficie tra il vecchio ed il nuovo manufatto.
La limitazione contenuta nella concessione edilizia di operare la ristrutturazione assentita mediante demolizione e ricostruzione del manufatto risulta contrastante con la definizione del contenuto della ristrutturazione edilizia, peraltro codificata dall’art.3 lett. d) del D.Lgs. 6 giugno 2001, n.378 (testo unico dell’edilizia), e, quindi, illegittima, trovando, invece, giustificazione nella diversa ipotesi della ricostruzione difforme dal vecchio manufatto.
Il dies a quo del termine per l’impugnazione va individuato nel momento in cui l’osservanza della prescrizione contenuta nella concessione edilizia si è, di fatto, rivelata impossibile, in conseguenza del sopravvenuto crollo del manufatto da ristrutturare, e l’intervenuta impossibilità di procedere all’intervento, nel rispetto di quella condizione, ha determinato l’annullamento d’ufficio del titolo originario.

Consiglio di Stato Sentenza, 18/09/2003, n. 5310 (formato PDF)

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