Architetti: titoli esportabili

Con lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2001/19/CE, il Consiglio dei Ministri ha armonizzato con il contesto europeo il sistema di riconoscimento dei titoli rilasciati dagli Stati membri dell’Unione relativi alla professione di architetto.
Tale direttiva, che completa la 85/384/CE, prevede (art. 6) che uno Stato membro si pronunci entro tre mesi dalla richiesta di riconoscimento dei titoli professionali di un architetto proveniente da un altro Paese Ue. Inoltre, il comma-6 bis prevede che la decisione venga motivata e che sia eventualmente impugnabile. L’architetto può far ricorso anche nel caso in cui i termini del riconoscimento non vengano rispettati.

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