Direttiva Prodotti da costruzione, la Commissione sferza CEN e Stati membri

Facilitare l’implementazione della marcatura CE dei prodotti da costruzione ed abbattere le rimanenti barriere al commercio sul mercato comunitario sono stati i principali temi affrontati in occasione del tradizionale Construction Industry “open meeting” che la Commissione Europea ha organizzato anche quest’anno per fare il punto della situazione sull’entrata in vigore della direttiva 89/106 sui prodotti da costruzione (CPD). Il programma della conferenza, tenutasi al Centro Conferenze Albert Borschette di Bruxelles il 22/1 u.s., prevedeva la presentazione, da parte della Commissione stessa, del CEN, dell’EOTA (European Organization for Technical Approvals) e dei rappresentanti dell’Industria e degli Organismi notificati, di proposte di intervento finalizzate ad abbattere i tempi troppo lunghi che stanno caratterizzando l’elaborazione, la pubblicazione e la successiva entrata in vigore delle norme armonizzate di prodotto, nonché a chiarire alcune incertezze sul ruolo e significato della marcatura CE, in particolare per quanto concerne il suo rapporto con i marchi di conformità volontari. L’analisi dell’attuale situazione di entrata in vigore della marcatura CE dei prodotti da costruzione è partita da una panoramica del settore costruzioni in Europa, anche alla luce del prossimo allargamento dell’Unione Europea a nuovi membri, con particolare attenzione alla verifica di compatibilità tra i regolamenti nazionali vigenti in tali Paesi e la CPD, che da loro dovrà essere recepita.

Principali criticità
L’analisi della Commissione Europea Mr Leoz Argüelles, Mr Bar, Mr Callawaert e Ms Sutcliffe hanno individuato nelle seguenti criticità le principali cause che stanno ostacolando una rapida ed agevole implementazione della CPD, a 13 anni dalla sua emissione:
– elaborazione/revisione delle norme armonizzate: oltre ai tempi eccessivamente lunghi di elaborazione, i principali problemi riguardano le prescrizioni relative ai requisiti sul controllo di produzione in fabbrica (FPC – Factory Production Control) e gli aggiornamenti delle norme, per i quali è stato chiesto al CEN di prevedere una procedura ad hoc più snella, al fine di consentire in casi banali, quali la semplice aggiunta dell’appendice ZA o le modifiche editoriali, una tempestiva (immediata) modifica della norma;
– rapporti tra CEN/TCs e Organismi notificati: i Documenti Guida del GNB (Group of Notified Bodies) dovrebbero essere riconosciuti come documenti ufficiali per una uniforme interpretazione ed applicazione delle norme armonizzate e, conseguentemente, per una uniforme applicazione dei criteri di marcatura CE dei prodotti, per i sistemi di attestazione di conformità che prevedono l’intervento degli Organismi notificati;
– marchi volontari, coesistenza e complementarità: la Commissione ribadisce in modo inequivocabile che i requisiti coperti da marcatura CE non possono essere oggetto di altro marchio di qualsiasi natura. I marchi volontari possono esistere purché complementari alla marcatura CE e purché “market driven”. In questo rientra il CEN Keymark;
– comportamento degli Stati membri: la Commissione condanna il comportamento di quegli Stati che introducono requisiti nazionali aggiuntivi (in contrasto con lo spirito di mercato interno del Trattato), che modificano i propri regolamenti nazionali per discriminare i prodotti marcati CE, che non attuano un’adeguata sorveglianza del mercato. Condanna inoltre il comportamento di Finlandia, Irlanda, Svezia, Regno Unito che mettono in dubbio il grado di cogenza della marcatura CE (che di fatto significa accettare sul mercato prodotti non marcati CE). La Commissione Europea è intenzionata a ricorrere alla Corte di Giustizia Europea nel caso in cui questi quattro Stati non modifichino tale posizione e non recepiscano pertanto in modo corretto la CPD;
– responsabilità degli Stati membri: è stato ricordato che tutti i mandati nell’ambito della CPD sono stati concordati ed approvati all’unanimità nel Comitato Permanente per le Costruzioni. Alla luce di ciò, la Commissione si attende pertanto che le norme armonizzate, una volta pubblicate ed entrate in vigore, siano implementate e sostenute nei diversi Paesi, auspicando ovviamente buoni rapporti e collaborazione tra Autorità nazionali e Enti nazionali di normazione. È stato inoltre ricordato che gli Stati membri sono tenuti ad adattare i loro regolamenti nazionali ai requisiti stabiliti dalle norme armonizzate (riferimenti, parametri di prestazione, metodi di prova) e che mantengono tuttavia competenza e responsabilità per la sicurezza delle opere;
– responsabilità degli Enti di normazione: sono state inoltre ricordate le responsabilità degli Enti nazionali di normazione che, avendo assunto la segreteria dei CEN/TCs, non devono sottrarsi ai loro doveri e che, avendo proposto i presidenti di TC, si sono impegnati in una gestione efficiente ed efficace dei comitati stessi;
– sorveglianza del mercato: sarà organizzato un apposito Workshop con rappresentanti degli Stati membri (nuovi e vecchi) per stabilire un “action plan” volto a definire un efficace sistema di sorveglianza del mercato specifico per la CPD (sotto la responsabilità degli Stati stessi);
– rapporti tra CPD e Eurocodici: tra il 2001 e il 2006 si completerà il programma di conversione degli Eurocodici da norme sperimentali (ENV) a definitive norme europee (EN). È stato ricordato che sono metodi di calcolo raccomandati per la progettazione strutturale e che pertanto la Commissione promuove l’uso degli Eurocodici per verificare i valori dichiarati dei prodotti strutturali che devono essere marcati CE. Gli Stati membri devono accettare le soluzioni progettuali conformi agli Eurocodici, anche se soluzioni alternative possono essere accettate. È stata infine posta evidenza sul legame tra valori caratteristici (indipendenti dai NDP – Nationally Determined Parameters) e valori di progetto (calcolati utilizzando gli NDP in vigore nel Paese in cui prodotto sarà immesso).

Il punto di vista dei produttori
Auspicando un rapido completamento del programma di elaborazione delle norme armonizzate, Mr Gullivec (CEPMC) ha condannato fermamente la posizione della Germania contro alcune norme già pubblicate (materiali isolanti, geotessili, blocchi di gesso, sistemi fissi di lotta all’incendio), evidenziando i potenziali danni per il settore sia di natura economica (fino a 3 milioni di euro) sia di natura politica (perdita di credibilità del sistema). I produttori sarebbero inoltre pronti ad un’eventuale revisione della CPD (purché ne siano fatti salvi i principi ispiratori) e sono favorevoli a un sistema di marchi volontari, purché sia pienamente compatibili con la marcatura CE, fornisca un reale valore aggiunto (miglioramento della qualità, non protezionismo sterile) e abbia regole di applicazione e gestione trasparenti. Il produttori chiedono inoltre di essere maggiormente coinvolti nella definizione delle strategie normative del settore costruzioni.

Il punto di vista delle imprese di costruzione
Mr Goodall (FIEC) sottolinea come le imprese europee chiedano azioni concrete per eliminare le incertezze su natura, affidabilità e compatibilità con i marchi volontari, affermando che la credibilità del sistema di marcatura CE determinerà il successo o il fallimento del mercato unico per i prodotti da costruzione.

Conclusioni
– l’allargamento a nuovi membri UE comporterà una verifica della compatibilità tra nuovi regolamenti nazionali e CPD;
– eventuali conseguenti modifiche della CPD non ne intaccheranno i principi guida ma si limiteranno ad agevolare e semplificare la sua applicazione;
– ciascuno è richiamato alle proprie responsabilità:
– al CEN viene imputato il ritardo nell’implementazione della CPD dovuto a tempi di elaborazione eccessivamente lunghi;
– gli Enti nazionali di normazione, attraverso le segreterie loro assegnate, devono essere più efficienti nella gestione dei CEN/TCs;
– gli Stati membri sono tenuti ad adattare i loro regolamenti nazionali ai requisiti stabiliti dalle norme di prodotto armonizzate (riferimenti, parametri di prestazione, metodi di prova), mantenendo tuttavia competenza e responsabilità in materia di sicurezza delle opere;
– gli Stati membri non devono introdurre requisiti nazionali aggiuntivi (in contrasto con lo spirito di mercato interno del Trattato), non devono modificare i propri regolamenti nazionali per discriminare i prodotti marcati CE, devono attuare un’adeguata sorveglianza del mercato;
– è riconosciuto il ruolo fondamentale degli Organismi notificati nella corretta implementazione della CPD;
– la Commissione Europea promuove l’uso degli Eurocodici per verificare i valori dichiarati dei prodotti strutturali che devono essere marcati CE;
– la credibilità del sistema di marcatura CE in particolare, e di attestazione della conformità in generale, determinerà il successo o il fallimento del mercato unico per i prodotti da costruzione; – in termini generali, lo schema di un sistema di attestazione di conformità accettabile è il seguente:
Sistema di attestazione della conformità x Prodotti x Opere
Ambito cogente x Marcatura CE (CPD + altre direttive) x Regolamenti edilizi nazionali
Ambito volontario x Caratteristiche di prodotto e/o sistemi di attestazione volontari complementari x Attestazioni volontarie al di fuori dell’ambito cogente

Per informazioni:
UNI, Alberto Galeotto
Comparto Costruzioni
tel. 02 70024.403, fax 02 70106106
e-mail: [email protected]

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